Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, nel quadro nazionale della pubblica istruzione, disciplina l'autogoverno delle istituzioni scolastiche, al fine di garantirne l'autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in conformità ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.